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Legge 19/10/2004 n. 257Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3097): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro per la funzione pubblica (Mazzella), dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie (Stanca), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Siniscalco) il 20 agosto 2004; Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 settembre 2004 con parere delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 5ª, 6ª, 10ª e 13ª; Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), L. 19-10-2004 N. 257 – Disposizioni urgenti in materia di personale CNIPA. in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 e il 22 settembre 2004; Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, l'8 il 21 e 22 settembre 2004; Esaminato in aula il 22 settembre 2004 e approvato il 28 settembre 2004. Camera dei deputati (atto n. 5303): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 30 settembre 2004, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e parlamentare per le questioni regionali; Esaminato dalla V commissione (Bilancio) il 6 - 7 - 12 e 13 ottobre 2004; Esaminato in aula il 7 e 13 ottobre 2004 ed approvato il 15 ottobre 2004. Senato della Repubblica (atto n. 3097/B): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 ottobre 2004, con pareri delle Commissioni 5ª, 7ª e 12ª; Esaminato dalla 1ª commissione il 19 ottobre 2004; Esaminato in aula e approvato il 19 ottobre 2004. Avvertenza: Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.195 del 20 agosto 2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2004. Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220. Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in con- to capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle ec- cezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000". 2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decretolegge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto- legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento anche parziale a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. 3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di L. 19-10-2004 N. 257 – Disposizioni urgenti in materia di personale CNIPA. conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. 5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento. 6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime. 7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni. 8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo. Art. 1-ter Assunzioni di personale a tempo determinato delle università 1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo". Art. 1-quater Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche di- verse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni puo', a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero. Art. 1-quinquies Differimento di termini 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"». All'articolo 2: dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione del- L. 19-10-2004 N. 257 – Disposizioni urgenti in materia di personale CNIPA. l'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. |
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